CHIEDIAMO RISPETTO PER I NOSTRI SACRIFICI
Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.
Sanzioni per l’attività di autotrasporto, conto terzi senza
iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
Come stabilito dalla legge 298/74, art.26 “E’ vietato esercitare l'attività di
autotrasportatore di cose per conto terzi senza essere iscritto nell'albo, ovvero
continuare ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o
la cancellazione dall'albo”.
Pertanto, chi viola tale disposizione incorre nelle seguenti sanzioni:
Se è la prima violazione:
• Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro 4.130,00;
• fermo del veicolo per 3 mesi richiamando l’art. 214 del CdS.
• Pagamento in misura ridotta ammesso tramite il modulo F23 se vettore straniero
(anche UE); se vettore italiano: trasmissione del verbale al Prefetto.
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta se la violazione è commessa a bordo di un
autocarro immatricolato all’estero, anche se paese UE, ma l’importo deve essere devoluto
allo stato, perciò per il pagamento deve essere utilizzata la modulistica F23. Se il vettore
è italiano bisogna trasmettere il verbale al Prefetto competente per la provincia entro 10
giorni per l’irrogazione dell’ordinanza ingiunzione.
La violazione deve essere segnalata agli U.M.C. della provincia di immatricolazione del
veicolo e all’Ufficio provinciale (della provincia in cui l’impresa ha la sede legale e delle
province in cui l’impresa ha sedi secondarie; stando che l’iscrizione deve avvenire nella
provincia della sede legale, in caso di persona fisica, tale ufficio sarà quello della residenza
della persona fisica) deputato alla tenuta dell’Albo provinciale degli autotrasportatori.
Se la stessa violazione è già stata commessa nell’arco di 5
anni precedenti (accertata con provvedimento esecutivo):
• Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro 5.164,00;
• la confisca amministrativa del veicolo.
Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale
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• Pagamento in misura ridotta ammesso tramite il modulo F23 se vettore straniero
(anche UE); se vettore italiano, trasmissione del verbale al Prefetto.
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
Vedere nota alla fattispecie precedente.
Se la stessa violazione è già stata commessa, ma non nei 5
anni precedenti (accertata con provvedimento esecutivo):
• Pagamento sanzione in misura ridotta di Euro 4.130,00;
• la confisca amministrativa del veicolo;
• Pagamento in misura ridotta ammesso tramite il modulo F23 se vettore straniero
(anche UE); se vettore italiano: trasmissione del verbale al Prefetto.
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
Vedere nota alla fattispecie precedente.
La violazione è contestata:
• nei confronti del VETTORE 7 se viene accertata la mancanza di titolo
legale per l'esercizio dell'attività oppure,
• nei confronti del PROPRIETARIO del VEICOLO se il vettore non è
individuabile.
• nei confronti del CONDUCENTE se il vettore è straniero.
Al conducente, che di norma non è responsabile della violazione, non deve essere
mossa alcuna contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del
veicolo.
Solo nel caso di autotrasporto abusivo eseguito con autocarro immatricolato all’estero,
tutte le violazioni vanno contestate direttamente a chi lo conduce.8
Il fermo amministrativo del veicolo, segue le procedure indicate all’art. 214 del C.d.S.
Il veicolo, perciò, è affidato in custodia al conducente o al proprietario che non
possono rifiutarsi di custodirlo in un luogo idoneo di cui abbiano disponibilità. In caso di
rifiuto o di impossibilità alla custodia, il veicolo fermato è affidato ad un custodeacquirente
autorizzato.9
7 Per la definizione di “Vettore” si veda il cap.3 “La filiera”.
8 Così modificato dalla Legge 120/2010
9 Da "il Centauro" n.102, LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO: REGIME SANZIONATORIO di Giandomenico
Protospataro.
Conto Terzi 2011 – Nalon – Sinchetto - Manuale per il controllo dell’autotrasporto nazionale
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2.3 Procedura operativa in caso di
accertamento di attività di autotrasporto
abusivo. 10
Se si accerta un’attività di autotrasporto abusivo sono sempre da considerare responsabili in
concorso i seguenti soggetti: 11
• il committente,
• il proprietario della merce
• il caricatore (se soggetto diverso) della merce
Nei loro confronti devono essere redatti sempre dei verbali separati per la violazione degli articoli
26 o 46 della legge 298/74. La responsabilità del committente, del proprietario della merce e del
caricatore è automatica e si perfeziona solo per il fatto che il vettore, a cui loro hanno affidato la
merce, non è autorizzato ovvero operi in violazione delle prescrizioni. A nulla possono rilevare
eventuali dichiarazioni da parte di questi soggetti di “non aver saputo”: in quanto l’impianto
normativo attuale obbliga l’intera filiera ad accertarsi della regolarità del vettore a cui si affida la
propria merce e l’incarico di trasportarla.
Alla violazione consegue, se il committente è un’azienda o ente pubblica la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della merce trasportata (N.B. Non si sequestra la merce
se il committente è una persona fisica!). Si procede ai sensi dell’art. 20 della Legge 689/81. Gli
agenti accertatori debbono – si noti che è una procedura obbligatoria e non rimessa alla
discrezione del organo procedente - procedere al sequestro ai fini della confisca della merce con le
modalità dell’art. 19 della Legge 689/81. Il sequestro non dipende dall’eventuale accertamento
della responsabilità nella commissione dell’illecito da parte del proprietario della merce, in quanto
è una sanzione accessoria al Committente che per legge è sempre responsabile12. Il sequestro è
disposto come sanzione accessoria al verbale da redigere nei confronti del Committente. Nel caso
di mancanza dei locali idonei allo stoccaggio e alla conservazione, la merce può essere affidata in
custodia al trasgressore stesso, come chiarito dalla Circolare ministeriale:
“[…]diversamente da quanto previsto per il sequestro dei veicoli, non contiene (la normativa N.d.A.)
specifiche disposizioni per il sequestro delle merci né prevede la creazione di magazzini di temporanea
custodia come invece possibile per le cose sequestrate in occasione di controlli doganali o in operazioni di
contrasto al contrabbando.
In proposito è stato acquisito il parere dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza secondo il quale i beni sequestrati potrebbero essere affidati al soggetto destinatario del
provvedimento ablatorio, limitatamente alle merci che per la loro natura lo permettano.” Nelle more del
provvedimento ablatorio, tale soggetto potrebbe essere individuato quale amministratore e custode
responsabile delle merci. 13“
La merce, se si opta per l’affidamento al trasgressore, deve essere preventivamente inventariata,
fotografata e sigillata. E’ necessario informare il custode che la dispersione della stessa, come ogni
altra violazione degli obblighi di custodia, costituiranno un reato penale. Sarebbe opportuno che il
medesimo avviso comparisse anche sui sigilli apposti sulla merce.
10 Vedere il cap. 4.2
11 Vedere il cap.3 “La responsabilità della filiera”.
12 Comma 2, articolo 7, D.L. 286/2005 “responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario
della merce”
13 Ministero dell'Interno. Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 Disposizioni per il riassetto normativo in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Custodia delle merci sequestrate.
(cir. n. 300/A/1/22085/108/13/7 del 4 aprile 2007)