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Requisiti occorrenti per le aziende per poter esercitare

Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.

 

 


Ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, le imprese devono avere i seguenti requisiti : • Se intendono svolgere l’attività con veicoli di m.c.p.c. superiore a 1,5 t : onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale. • Se intendono svolgere l’attività con veicoli di m.c.p.c. pari o inferiore a 1,5 t: onorabilità, verificata tramite controlli antimafia e presso il casellario giudiziario. 2 La legge finanziaria del 2008 (Legge 244/2007, articolo 2, comma 227.) ha irrigidito ulteriormente l’accesso al mercato di autotrasportatori di merce per conto terzi, per i soggetti che intendono svolgere, ex novo, tale mestiere a partire dal 1 gennaio 2008, assoggettando, de facto, l’intero settore ad un regime di licenza. Chiunque intenda svolgere ex novo l’attività di autotrasportatore con mezzi a m.c.p.c. superiore a 1,5 t - oltre alle tre caratteristiche sopra riportate – dovrà, in alternativa: a) aver acquisito per cessione di azienda altra impresa che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un originale o una copia conforme all'originale dell'atto di cessione debitamente registrato); b) aver acquisito l'intero parco veicolare, purché composto di autoveicoli di categoria non inferiore ad euro 3, da altra impresa, che cessi l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (da comprovare con un estratto cronologico o una copia del Certificato di Proprietà, dai quali risultino la trascrizione del trasferimento al cessionario del veicolo o dei veicoli costituenti il parco stesso, nonché con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà del cedente; c) aver acquisito in disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) ed "immatricolato" autoveicoli o complessi veicolari per il trasporto di cose di categoria non inferiore a euro 3 e per una massa complessiva totale non inferiore a 80 tonnellate, in regola per la circolazione. Si precisa che il termine "immatricolato" va necessariamente inteso come immissione in circolazione sia di un veicolo di prima immatricolazione, sia di un veicolo usato, fermo restando il rispetto della categoria euro 3.3 Quindi, oggi, chiunque voglia iniziare l’attività di autotrasportatore di merce per conto terzi, alla guida di mezzi a m.c.p.c. superiore a 1,5 t deve: • Non avere subito condanne (onorabilità); • Aprire una fideiussione di 50.000 euro più 5.000 euro per ogni mezzo aggiuntivo (idoneità finanziaria); • Superare un esame (idoneità professionale); • Acquistare una licenza da un soggetto che cede l’attività ovvero acquistare il parco veicolo, di categoria non inferiore ad euro 3, da altra azienda regolare che ceda l’attività ovvero acquistare un parco veicolare, di categoria non inferiore ad euro 3, per una massa complessiva totale non inferiore alle 80 tonnellate. E’ facilmente intuibile quale concorrenza sleale possa rappresentare, per un operatore regolare, l’autotrasporto di merce per conto terzi effettuato in maniera abusiva, e a quali gravi storture del mercato può portare la tolleranza